
E’ stato recentemente chiarito che gli omaggi che formano oggetto dell’attività, ovvero prodotti o commercializzati dall’impresa che li dona, sono sempre imponibili IVA- Infatti il n. 4) del secondo comma dell’articolo 2 del dpr 633/72, derogando al principio della onerosità, attrae nel campo di applicazione dell’Iva anche le cessioni gratuite, eccettuate quelle aventi per oggetto:
a) beni di costo unitario fino a 50 euro, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa;
b) beni per i quali non sia stata operata, al momento dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’art. 19, anche se per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis.
La lettera h) dell’art. 19-bis1 esclude il diritto alla detrazione per le spese di rappresentanza come definite ai fini delle imposte sui redditi, salvo quelle costituite da acquisti di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
Dal combinato disposto di queste disposizioni discende che gli omaggi di valore fino a 50 euro (piccoli omaggi), se riguardanti beni non rientranti nell’oggetto dell’attività dell’impresa, sono totalmente sgravati dell’Iva, in quanto, da un lato, non opera il divieto di detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto o importazione e, dall’altro, è esclusa la tassazione «a valle» in virtù dell’eccezione di cui alla lettera a).
In sostanza, l’ipotesi di imponibilità delle cessioni gratuite riguarda soltanto i beni che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, che costituiscono, discutibilmente, operazioni tassabili indipendentemente dal valore. Al contrario, le cessioni gratuite di beni che non rientrano nell’oggetto proprio dell’impresa non costituiscono una operazione imponibile in quanto, alternativamente: se di costo non superiore a 50 euro sono completamente detassati (detrazione a monte, esclusione «a valle»); se di costo superiore a 50 euro sono colpiti dall’indetraibilità dell’imposta assolta «a monte», circostanza che esclude la rilevanza della cessione «a valle» in virtù dell’eccezione di cui alla lettera b).