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Oggigiorno quasi tutte le attività commerciali dovrebbero dedicarsi in parte all’e-commerce. Infatti i prodotti potrebbero essere offerti a mercati più ampi del proprio con notevole vantaggio per la competitività. Ma quali sono gli strumenti giusti per l’e-commerce? Da subito si potrebbe parlare di AMAZON come piattaforma per eccellenza. Questa mette a disposizioni dei venditori una piattaforma per le vendite, fornendo anche i prezzi di riferimento degli altri venditori, i codici a barre, dando numerosi standard per la qualità di immagini, software per la fatturazione, ecc.. ma soprattutto dando la sicurezza che tutto ciò che acquista il cliente è certamente pagato – Il tutto al costo di una provvigione che sicuramente non è bassa per alcuni settori. Amazon è un mercato all’interno di un mercato globale – Questa soluzione sicuramente è la più immediata e forse la migliore per chi si avvicina al commercio elettronico – Non occorre pensare a modalità di pagamento, ad acquistare spazi internet e software per il commercio elettronico. Occorre fornire immagini di prodotto, prezzo, disponibilità di magazzino e spedizione.
Oltre ad Amazon si trovano anche altre piattaforme quali E-bay e google shopping; anch’esse valide; e-bay a differenza di amazon è meno stringente, più tollerante e permette di vendere normalmente, o tramite aste. Anche qui è prevista una percentuale sulle vendite, ma ripetiamo è più elastica. Google shopping è un’altra piattaforma valida che ha il vantaggio di apparire sotto la barra di ricerca di google quando si cercano prodotti.
Ricordiamo che da ottobre 2019 è stato fatto obbligo a tutte le piattaforme di comunicare periodicamente i dati dei venditori e l’ammontare delle vendite effettuate tramite piattaforma. Ciò vuol dire che mentre prima era possibile sfuggire al fisco, oggi diventa quasi impossibile.
Queste le piattaforme. Ma se volessimo aprire un’attività online, un commercio elettronico senza intermediari? Beh allora occorrono una serie di adempimenti amministrativi e fiscali da seguire.
Per tutte le attività di commercio che sono svolte a distanza la normativa italiana prevede la comunicazione preventiva al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del proprio Comune di svolgimento dell’attività – Questa comunicazione può avvenire o tramite un portale dedicato del Comune o tramite il portale impresainungiorno - Nella comunicazione oltra ai dati dell’attività comprensivi di partita IVA occorre indicare anche come si intende svolgere la propria attività on line. Per questo occorre aprire, nel caso in cui si volesse vendere direttamente tramite il proprio sito, un “negozio virtuale” ovvero un negozio che permette l’acquisto dei vostri prodotti a distanza. Quindi come tutti i negozi dovrà avere un proprio indirizzo web, una vetrina, un elenco di prodotti con i rispettivi prezzi, l’identificazione del venditore con i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA), modalità di pagamento e di spedizione oltre ovviamente agli altri obblighi di privacy - Insomma il Comune dovrà verificare tutti i requisiti del negozio virtuale, visionarlo all’atto della ricezione della comunicazione e solo dopo rilascerà assenso all’apertura. Una volta fatto ciò viene comunicata l’apertura anche alla CCIAA di competenza e all’Agenzia delle Entrate. Fatto il sito, fatte le comunicazioni, è possibile vendere i prodotti online – Ma cosa succede fiscalmente? Fiscalmente funziona come un negozio, il cliente entra, compra, paga e si rilascia uno “scontrino virtuale” o fattura. Per le vendite elettroniche la normativa italiana (ora che si scrive in fase di aggiornamento) è rimasta alle vendite a distanza ovvero le vendite effettuate tramite cataloghi. Per i più anziani ci ricordiamo che arrivava il catalogo a casa, si sceglievano i prodotti e poi arrivava la merce e si pagava o in contrassegno o con bollettino. Ebbene per il commercio elettronico non è previsto alcun rilascio di scontrino ma solo l’annotazione giornaliera dei corrispettivi incassati. Nel caso invece di commercio B2B rimane fermo l’obbligo di fatturazione ordinario.






