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Affronteremo di seguito l'aspetto giuridico e il trattamento contabile e fiscale dei bonus transattivi ovvero quelle somme che sono erogate da un soggetto ad un altro per evitare liti. Nel caso specifico ci focalizzeremo sui bonus erogati dal datore al lavoratore. L'art.1965 del codice civile recita:"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti."
Quindi per esserci una transazione occorre una lite sia essa attuale o potenziale in cui una parte avanza una pretesa rispetto ad un'altra.
Gli accordi tra datore di lavoro e lavoratore sono da sempre parte del diritto del lavoro. Il tentativo di conciliazione ovvero il tentativo di evitare la lite può avvenire sia in fase extragiudiziale sia in fase giudiziale, tanto che la prima udienza del rito lavoro è riservata al tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del Giudice. Perché l’accordo transattivo tra le parti sia immediatamente efficace e non impugnabile occorre sottoscriverlo in una sede c.d. “protetta”, idonea a garantire presuntivamente la genuinità e spontaneità del consenso del lavoratore. Sono tali:
- la sede giudiziale ex art. 420 c.p.c.;
- le Commissioni di Conciliazioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (già Direzione Provinciale del Lavoro) ex art. 410 c.p.c.;
- i Collegi di Conciliazione e Arbitrato ex art. 412 ter e quater c.p.c.
- le sedi sindacali ex art. 411 c.p.c.
Tra tutte le sedi sopra richiamate sicuramente quella sindacale è utilizzata nella maggior parte dei casi.
Oggetto della transazione non possono essere diritti assolutamente indisponibili del lavoratore. L’atto di conciliazione in cui si configuri, ad esempio, una rinuncia a diritti futuri è nullo. Non si può neppure indicare qualcosa di indeterminato o indeterminabile come oggetto della transazione, pena l’impugnabilità della stessa. Infine ci sono i vizi del consenso, ovvero errore, violenza o dolo, fra i motivi che possono renderla nulla.
Si definisce rinuncia una dichiarazione unilaterale con la quale un soggetto rinuncia a un diritto certo determinato o determinabile. Per questo le formule di rinuncia devono indicare nel dettaglio tutte le voci per le quali il lavoratore si intende soddisfatto. Le rinunce inoltre non possono riguardare i contributi previdenziali. I diritti previdenziali non sono infatti nella disponibilità degli accordi fra i soggetti privati. E' ormai consolidata la dottrina e giurisprudenza che ritiene valido l'accordo in sede sindacale non impugnabile solo quando il lavoratore sia effettivamente rappresentato e quindi quando c'è la presenza di entrambi i sindacati. Non è infrequente assistere infatti alla sottoscrizione di verbali di conciliazione ove il sindacalista del lavoratore non conosce quest'ultimo ed è stato contattato dal datore. Fondamentale quindi è l'effettiva rappresentatività del lavoratore.
L’Inps, con la circolare n. 263/1997, ha stabilito che “le somme date per transazioni intervenute in relazione al rapporto di lavoro e nascenti da pretese vertenti su elementi imponibili rientrano nell'imponibile contributivo”.La stessa Inps, con la recente circolare n. 6/2014, evidenzia come “le somme erogate a seguito di transazione di controversie di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente, ogni qual volta risulti da un’accurata ricognizione della singola fattispecie che dette somme conservano funzione di corrispettivo, sia pure indiretto, di obbligazioni che trovano titolo nel rapporto di lavoro”. Detta indicazione è stata ripresa da alcune sentenze della Corte di Cassazione (v. Cass. n.6663/2002; Cass. n.11301/2002; Cass. n.3213/2001)”.
Detto ciò, dal punto di vista dell'assolvimento degli obblighi previdenziali, non tutte le somme erogate in via transattiva sono necessariamente imponibili, ma solamente quelle che, direttamente o indirettamente, sono collegate da un'obbligazione causale al rapporto di lavoro, sia esso in corso ovvero cessato. Quindi possono essere escluse dalla retribuzione imponibile solo le somme corrisposte in base ad un titolo autonomo e diverso rispetto al rapporto di lavoro.
L’agenzia delle entrate, con la circolare n. 326/E/1997, evidenzia che “fanno parte del reddito da lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazione, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o dalla cessazione dello stesso”. Le somme quindi erogate per bonus transattivi saranno assoggettate a tassazione separata. Un caso da analizzare riguarda particolari situazioni in cui la “lite” non è collegata al rapporto di lavoro subordinato e l’istituto della transazione si conclude con l’erogazione di una somma unicamente a titolo di “chiusura della lite”, senza il riconoscimento di alcuna delle pretese richieste.Si pensi al caso in cui il datore di lavoro decide di non assumere più il soggetto inizialmente selezionato e proprio in virtù della promessa di assunzione inizia una vertenza contro il datore che si conclude con l’erogazione di un importo. Sotto l’aspetto tributario la somma può essere classificata tra i redditi diversi ovvero tra i redditi derivanti dall’assunzione di “obblighi di fare, non fare o permettere”.Diversamente sotto l’aspetto contributivo, le somme non sono soggette ad alcuna contribuzione poiché non collegabili al rapporto di lavoro e di conseguenza ad alcuna forma previdenziale.







salve. vorrei chiedere come si calcola il bonus transattivo che l’azienda propone al dipendente in sede di transazione. Si tratta di una percentuale sulle somme spettanti oppure è a discrezione?
grazie
Il bonus transattivo è una somma offerta al fine di arrivare ad un accordo tra le parti. Come ci si arrivi alla somma, i tempi e le modalità di erogazione sono libere