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Gli artigiani e i commercianti all'inizio della propria attività devono iscriversi all'apposita Gestione speciale INPS (Gestione Artigiani e Commercianti).
Ma chi sono gli artigiani? I commercianti? Chi ha l'obbligo di iscriversi?
Gli Artigiani
Gli Artigiani che hanno l'obbligo di iscriversi alla gestione, sono i titolari e i contitolari dell'impresa e i familiari collaboratori (c.d. coadiutori) che lavorano abitualmente e prevalentemente nell'impresa artigiana, purché non siano già assoggettati all'obbligo assicurativo in quanto contitolari o lavoratori dipendenti o apprendisti. Per i familiari non è richiesta la partecipazione manuale al lavoro, ma la loro attività deve essere sempre svolta con carattere di abitualità e prevalenza. Essi, pertanto, devono essere assicurati anche se si dedicano, ad esempio, solo all'amministrazione o ai rapporti con la cliente- Anche lo svolgimento dell'attività in forma societaria, entro determinati limiti dimensionali e con determinate caratteristiche è soggetta all'iscrizione gestione Artigiani (lavorazioni in serie e numero dei dipendenti, iscrizione sezione CCIAA, ecc..)
I Commercianti
I Commercianti che hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione sono i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (parenti e gli affini entro il terzo grado), a condizione che:
- abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione
- partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
- siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli
• familiari coadiutori preposti al punto di vendita. Essi sono iscritti alla Gestione speciale sempre che per tale attività non siano soggetti all'assicurazione per i lavoratori dipendenti
Più attività
Ai fini dell'obbligo contributivo vige il principio della prevalenza dell'attività - Nel caso in cui il soggetto svolga contemporaneamente più attività, ovviamente non tutte soggette alla medesima gestione INPS, si considerà l'attività svolta in maniera prevalente.
Contribuzione
Gli artigiani e i commercianti sono tenuti a versare la contribuzione utile all'erogazione delle prestazioni pensionistiche e dei trattamenti di maternità.
I contributi si suddividono in fissi e a percentuale. I primi sono versati a scadenze prestabilite e sono di importo predeterminato annualmente moltiplicando per 312 la retribuzione minima di un operaio del settore commercio o artigiano. Quelli a percentuale invece, variano in base al reddito d'impresa prodotto nel periodo. C'è discussione giurisprudenziale sull'assoggettamento contributivo del reddito d'impresa prodotto in forma societaria. Per l'anno 2020, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00 mentre le aliquote sono stabilite in 24% e 24,09% rispettivamente per Artigiani e Commercianti. Per i coadiuvanti e collaboratori invece, in 21,90% e 21,99% sempre per Artigiani e Commercianti; in considerazione di quanto prima, la misura della contribuzione (non considerando le riduzioni ed altri casi particolari) per gli Artigiani è € 3.836,16 mentre per i Commercianti è € 3.850,52 - Per la contribuzione a percentuale, oltre ai minimi per legge, e fino alla prima fascia di retribuzione pensionabile si applicano le aliquote precedenti. E' previsto inoltre un massimale oltre il quale non sono dovuti contributi. Per l'anno 2020 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 78.965,00-
Versamento
I contributi vengono pagati, nell'anno di competenza, a titolo di acconto e il conguaglio definitivo è versato l'anno successivo. Il pagamento della contribuzione dovuta viene effettuato utilizzando il modello di versamento unificato F24 secondo il seguente calendario (anno 2020): 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre, 16 febbraio anno successivo. Per i versamenti contributivi sul reddito eccedente il minimale il versamento deve avvenire entro le scadenze previste per acconto e saldo IRPEF -






