Il distacco si realizza quando un datore di lavoro (c.d. distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto (c.d. distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Esso quindi consiste in un provvedimento organizzativo con il quale il datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore e, in termini generali, non è subordinato all’indicazione di specifiche ragioni o al consenso del lavoratore distaccato. Tuttavia occorre considerare che il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato; il distacco che comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore é adibito può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. I requisiti di legittimità sono:

  • l’interesse del distaccante: come precisato dal Ministero del lavoro, deve essere specifico, rilevante, concreto e persistente, da accertare caso per caso, in base alla natura dell’attività espletata e non semplicemente in relazione all’oggetto sociale dell’impresa. Può trattarsi di qualsiasi interesse produttivo del distaccante, anche di carattere non economico, che tuttavia non può mai coincidere con l’interesse lucrativo connesso alla mera somministrazione di lavoro;
  • la temporaneità del distacco: il distacco deve essere necessariamente temporaneo. Tale previsione non incide sulla durata del distacco, breve o lunga che sia, ma sul presupposto che, qualunque sia la durata del distacco, non può trattarsi di passaggio definitivo;
  • lo svolgimento di una determinata attività lavorativa: il lavoratore distaccato deve essere adibito ad attività specifiche e funzionali al soddisfacimento dell’interesse proprio del distaccante. Ne consegue che il provvedimento di distacco non può risolversi in una messa a disposizione del proprio personale in maniera generica e, quindi, senza predeterminazione di mansioni.

Il lavoratore può effettuare la sua prestazione presso il distaccatario anche solo parzialmente, continuando a svolgere presso il distaccante la restante parte della prestazione.
Il distacco è ammesso anche per i lavoratori a termine, nel rispetto dei limiti di validità del rapporto Il datore di lavoro è tenuto a comunicare il distacco al ministero del Lavoro entro 5 giorni con modello Unificato Lav. Ai fini IVA, il datore che effettua i distacchi dei dipendenti emette regolare fattura per le somme che sono fuori campo alle seguenti condizioni: il corrispettivo è limitato al solo rimborso del costo (retribuzione, fringe benefit, indennità chilometrica, oneri previdenziali e contrattuali); se le somme rimborsate sono superiori (o inferiori) al costo, l'intera operazione è imponibile; l’attività di lavoro è organizzata dal soggetto che riceve la prestazione.

Per la sicurezza: in caso di distacco gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato.

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